Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Al riguardo, si specificano i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2023/2024.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno
58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
La Circolare INPS