Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.4 del 07-01-2022 il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 .Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore , l’entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
In particolare all’articolo 3
Art. 3
Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
- Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’ consentito esclusivamente
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19,
di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e
attivita’, nell’ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
attivita’ commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i
Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello
sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l’accesso ai
servizi, alle attivita’ e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono
effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del
comma 4.»;
2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
b) all’articolo 9-sexies:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai difensori, ai consulenti, ai
periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle
amministrazioni della giustizia»;
2) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e
alle parti del processo.»;
3) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente: «8-bis.
L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla
mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al
comma 1 non costituisce impossibilita’ di comparire per legittimo
impedimento.»;
c) all’articolo 9-septies, il comma 7 e’ sostituito dal
seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non
superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto
termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
sospeso.». - All’articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San
Marino, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1
non si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».