Con il d.d. del 25 novembre 2021 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato il bando per un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 411 allievi vice ispettori (378 uomini; 33 donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a n. 69 posti (63 uomini; 6 donne), è riservato al personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
Il Bando di concorso e’ stato pubblicato nella G.U. 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 14 dicembre 2021
Le domande di partecipazione possono essere inoltrate esclusivamente con modalità telematiche fino al 13 gennaio 2022
Requisiti e condizioni per la partecipazione):
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
possesso delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
non aver compiuto il trentaduesimo anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2;
diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preliminare di cui all’articolo 9;
efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020;
per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 2, non aver riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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