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MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 18. (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)
- Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, la somma di 55,3 milioni di euro del fondo ivi previsto, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l’Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria, è destinata, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all’incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
- Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per il personale docente.
ART. 34. (Misure in materia di congedi parentali)
- All’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione.». - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
La bozza della Legge di Bilancio
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