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Il NotiziAlsippe del 4 ottobre
L’aspettativa di transitare nei ruoli civili del personale del Corpo di polizia penitenziaria ha natura di interesse legittimo
Polizia penitenziaria – Transito nei ruoli civili – Interesse legittimo – Diniego – Omessa impugnazione – Conseguenze.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria giudicato inidoneo all’assolvimento dei compiti d’istituto è titolare di un interesse legittimo al transito nei ruoli civili e non di un diritto soggettivo, alla luce del tenore letterale dell’art. 75 del d.lgs. 30 ottobre 1992, . n. 443 che dispone che il dipendente “può, a domanda, essere trasferito”, purché l’infermità ne consenta l’ulteriore impiego e che la domanda di transito sia presentata entro il termine di legge; di tal che, la dispensa dal servizio ha natura di atto vincolato rispetto al diniego di transito nei ruoli civili, che deve essere impugnato nel termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a. (1).
(1) Precedenti conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini con riferimento al Corpo di polizia penitenziaria. Con riferimento alla Polizia di Stato, v. Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2021, n. 519, 9 luglio 2020, n. 4404, 8 giugno 2020, n. 3633, 27 febbraio 2020, n. 1445.
Precedenti difformi: Cons. Stato, sez. II, 24 gennaio 2023, n. 792, 25 maggio 2019, n. 3203, sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1885; con riferimento alla Polizia di Stato, v. C.g.a., sez. giur., 4 gennaio 2023, n. 12.
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