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Consiglio dei Ministri n. 68 MEDICI DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Regolamento per la disciplina delle procedure di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l’aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell’attività libero-professionale del personale medico del Corpo (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, per la disciplina delle procedure di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l’aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell’attività libero professionale del personale medico del Corpo, in attuazione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che ha istituito la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria.

In merito all’accesso a tale carriera, il regolamento stabilisce i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, la modalità del concorso pubblico, per titoli ed esami e la tipologia delle prove d’esame, consistenti in due prove scritte ed una prova orale, la necessità dell’accertamento dell’idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati, così come per l’omologo personale della Polizia di Stato, i titoli valutabili e i relativi punteggi ad essi assegnati. Ad ogni tipo di prova corrisponde una diversa commissione valutatrice.

I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, della durata di sei mesi.

Si introduce anche la disciplina relativa alla progressione in carriera nei gradi già previsti dalle norme in vigore. Si prevedono, inoltre, specifici e obbligatori percorsi formativi per l’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici.

Infine, si regolamenta l’attività libero-professionale, stabilendo che non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte le predette Amministrazioni.

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