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Il Ministero nega trasferimento ad agente salentino: Tar Marche apre ai trasferimenti per aspettativa sindacale
MELPIGNANO (Lecce) – Agente scelto del Corpo di Polizia penitenziaria (di origini salentine), attualmente in servizio presso la casa circondariale di Ancona, dal novembre del 2020, veniva collocato in aspettativa sindacale non retribuita al fine di svolgere attività sindacale presso la casa circondariale di Lecce. L’agente ha svolto tale attività per due anni (con rinuncia per l’intero periodo alla retribuzione ed altri vantaggi quali la corrispondente contribuzione pensionistica), con la consapevolezza che simili sacrifici sarebbero stati controbilanciati, al termine del biennio di attività sindacale non retribuita, dalla possibilità sancita dall’articolo 36, comma 2, DPR 164/2002 (rubricato “Tutela dei dirigenti sindacali”) di richiedere il trasferimento presso la casa circondariale dove aveva svolto l’attività sindacale (segnatamente, Lecce – città d’origine dell’agente, ove vive la famiglia e la compagna).
Sennonché, nel giugno del 2022, pochi mesi prima del termine di maturazione del periodo biennale di aspettativa sindacale non retribuita, è intervenuta una modifica al testo della menzionata norma (che oggi garantisce il beneficio ai soli dirigenti in distacco sindacale, essendo stata eliminata la stessa possibilità per quelli in aspettativa) che, secondo un’interpretazione al tempo fornita dall’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, avrebbe impedito all’agente in aspettativa di richiedere il trasferimento.
L’agente salentino insorgeva in via amministrativa, per mezzo degli avvocati Federico Zullino e Giuseppe Pilon che inoltravano al Ministero della Giustizia e al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere legale che si esprimeva nel senso della spettanza del beneficio anche ai dipendenti che versavano nella specifica condizione dell’assistito. In riscontro a tali deduzioni, il Ministero della Giustizia rendeva noto che il nuovo testo dell’art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 164/2002 doveva “…essere necessariamente interpretato nel senso che attualmente solo i periodi di distacco sindacale e non anche quelli in aspettativa sono computabili ai fini [del] riconoscimento della condizione di prelazione nel trasferimento…”.
Al termine del periodo biennale di aspettativa, l’agente scelto ha protocollato comunque la richiesta di trasferimento che il Ministero della Giustizia dichiarava irricevibile per le ragioni suesposte. Provvedimento prontamente impugnato dinanzi al Tar Marche. Con sentenza del 10 novembre 2023, il Tar Marche ha accolto il ricorso, sposando le censure articolate dagli avvocati ed in particolare quella riferita alla illegittima applicazione retroattiva del nuovo articolo 36 comma 2 dpr 164/2002, rilevando che “il conflitto va risolto valorizzando per l’appunto il legittimo affidamento del soggetto che subisce le conseguenze dell’applicazione retroattiva della norma sopravvenuta. Venendo dunque al caso di specie, non vi è dubbio che al momento del collocamento in aspettativa non retribuita l’agente si fosse legittimamente prefigurato di poter ottenere, al termine del biennio, il trasferimento nella sede di Lecce con priorità rispetto ad altri colleghi.
Questa aspettativa si è ovviamente rafforzata con il decorso del tempo, visto che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 57/2022 mancavano circa cinque mesi allo scadere del biennio”. Per l’effetto, il Tar ha annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia, ordinando che la posizione dell’agente salentina fosse riesaminata; il trasferimento veniva pertanto accordato dal Ministero della Giustizia e, dopo due anni di battaglie nelle sedi amministrative e giudiziarie, il 2 febbraio prossimo, l’Agente potrà finalmente prendere servizio presso la Casa circondariale di Lecce.
“Vi è piena soddisfazione per il risultato ottenuto, dal momento che per la prima volta in Italia, non avendo rilevato precedenti pronunce che risolvessero favorevolmente vicende analoghe a quella del nostro assistito – commentano gli avvocati – il Tar delle Marche ha accolto la nostra istanza di giustizia, riconoscendo la legittimità dell’invocazione del beneficio in parola da parte dell’Agente di Polizia penitenziaria. Peraltro, dalla lettura della sentenza si ricava un importante messaggio di carattere generale: infatti, pare che il Tribunale adito abbia deciso di sottolineare come il legislatore, in ossequio all’art. 39 della Carta Costituzionale, dovrebbe favorire e non ostacolare l’esercizio delle prerogative sindacali”.(corrieresalentino)