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Nell ‘ ambito del disegno di Legge 926, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, presentati emendamenti per la copertura dei costi di gestione del fondo pensione complementare già costituito denominato “Previdenza, Sicurezza e Difesa”
Proposta di modifica n. 65.0.1000/500/1 al DDL n. 926
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al subemendamento 65.0.1000/500, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:
“10-bis. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all’articolo 3, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di gestione dei primi tre esercizi pari a 5 milioni di euro al fondo pensione complementare già costituito denominato ‘Previdenza, Sicurezza e Difesa’.
10-ter. Il comma 56 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.
10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 11, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”».
Proposta di modifica n. 65.0.1000/501/1 al DDL n. 926
De Rosa
Al subemendamento 65.0.1000/501, apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;
b) dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:
«5-ter. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all’articolo 3, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è stanziato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la copertura dei costi di gestione del fondo pensione complementare già costituito denominato “Previdenza, Sicurezza e Difesa”. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di erogazione e di utilizzo dei contributi.
5-quater. Il comma 56 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2024: -5.000.000;
2025: -5.000.000;
2026: -5.000.000.