Nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, presentati al Senato dai senatori Ronzulli, Gasparri un emendamento per l’alimentazione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Alimentazione del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

          1.         All’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 1, dopo le parole: “l’introduzione,” sono inserite le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022,”;

          b)         alla lettera a) del comma 1, le parole: “in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo” sono sostituite dalle seguenti: “che cessa dal servizio”.

          2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 46 milioni di euro per l’anno 2026, 81 milioni di euro per l’anno 2027, 120 milioni di euro per l’anno 2028, 167 milioni di euro per l’anno 2029, 222 milioni di euro per l’anno 2030, 279 milioni di euro per l’anno 2031, 353 milioni di euro per l’anno 2032 e 426 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.

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