Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’amministrazione penitenziaria e
dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di
formazione iniziale della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di
    far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025
    e delle Olimpiadi Invernali del 2026, i concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai
    ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
    delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
    dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna, possono
    svolgersi secondo le modalità di cui ai commi
    seguenti.
  2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le
    disposizioni concernenti la composizione
    della commissione esaminatrice, possono
    essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per
    l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti,
    con riferimento a:
    a) la semplificazione delle modalità
    del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo
    svolgimento di almeno una prova scritta o
    di una prova orale, ove previste dai bandi
    o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui
    alla presente lettera, per prova scritta si
    intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
    b) la possibilità dello svolgimento delle
    prove anche con modalità decentrate e
    telematiche di videoconferenza.
  3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
    Ufficiale, o a decorrere dal 1° gennaio 2023,
    mediante avviso effettuato con le modalità
    di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi,
    i provvedimenti di cui al comma 2 sono
    efficaci dalla data di pubblicazione nei siti
    internet istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. Per le medesime finalità di cui al
    comma 1, i corsi di formazione previsti per
  5. il personale delle Forze armate, delle Forze
  6. di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
  7. del fuoco, a decorrere dalla data di entrata
  8. in vigore della presente legge e fino al 31
  9. dicembre 2026 possono svolgersi secondo
  10. le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6
  11. dell’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  12. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di
    incrementare i servizi di prevenzione e di
    controllo del territorio, di tutela dell’ordine
    e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del
    2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026,
    può, con proprio decreto, in deroga alle
    disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi
    1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
    n. 335, ridurre la durata dei corsi di for- mazione per allievi agenti della Polizia di
    Stato, fermo restando il primo semestre
    finalizzato, previa attribuzione del giudizio
    di idoneità, alla nomina ad agente in prova,
    che hanno inizio negli anni 2023, 2024,
    2025 e 2026. Nell’ambito dei predetti corsi,
    il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del
    decreto del Presidente della Repubblica
    n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli
    stessi.
  13. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5
    ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e
    il 115° corso di formazione iniziale per
    l’accesso alla qualifica di commissario della
    Polizia di Stato hanno durata pari a sedici
    mesi. I commissari che abbiano superato
    l’esame finale dei predetti corsi e siano
    stati dichiarati idonei al servizio di polizia
    sono confermati nel ruolo con la qualifica
    di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
    assegnazione, il tirocinio operativo di cui
    all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le
    modalità previste dal decreto di cui al
    comma 6 del medesimo articolo 4. I frequentatori dei predetti corsi di formazione
    acquisiscono la qualifica di commissario
  14. capo previa valutazione positiva ai sensi del
  15. terzo periodo del predetto articolo 4, comma
  16. Per i corsi di cui al presente comma il
    tirocinio termina dopo otto mesi dalla data
    di inizio.
  17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
    maggio 2000, n. 146, il corso di formazione
    iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria,
    il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno
    2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l’esame finale
    del predetto corso e sono stati dichiarati
    idonei al servizio di polizia penitenziaria
    sono confermati nel ruolo con la qualifica
    di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
    assegnazione, il tirocinio operativo di cui
    all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le
    modalità previste dal decreto di cui al
    comma 7 del medesimo articolo 9. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai
    sensi del terzo periodo del predetto articolo
    9, comma 4. Per il corso di cui al presente
    comma il tirocinio termina dopo otto mesi
    dalla data di inizio.
    113.07. Foti, Molinari, Cattaneo

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