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Tutte le informazioni necessarie a conoscere i requisiti per l’ottenimento della prestazione pensionistica rivolta ai lavoratori dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni non hanno trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale).
La normativa di riferimento
L’articolo 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Pensione di vecchiaia
Per il personale di tali comparti la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).
Questi requisiti tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita valevoli per la generalità dei lavoratori.
Occorre tuttavia evidenziare che il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti che non è adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (diversa dalla pensione di vecchiaia).
Pertanto, non si incrementa l’età anagrafica adeguandola agli ulteriori incrementi della speranza di vita se al compimento del limite di età massima per permanenza in servizio l’iscritto ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Per i destinatari del sistema contributivo la pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale fatto salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.
Per il personale che matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2010 trova applicazione la disciplina della c.d. finestra mobile di cui alla legge 122/2010.
Pensione di anzianità
In assenza dell’emanazione del regolamento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegue, per il biennio 2023-2024, il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- 41 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 58 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’ottanta per cento, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (dodici mesi di finestra mobile).
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2025). Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 15 mesi dalla maturazione del predetto requisito.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
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