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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1
(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)
La norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi
dell’art. 1, comma 863 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’assunzione straordinaria di ulteriori
1.000 unità e ciò allo scopo dichiarato di incidere di più adeguatamente sui livelli di sicurezza,
operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare in modo migliore le attività di
controllo dell’esecuzione penale esterna, il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni del codice
dell’ordinamento militare in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia.
Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione
vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non
prima del 1° ottobre di ogni anno.
Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la
spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a
decorrere dal 2036 per gli oneri assunzionali.
La quantificazione dell’onere assunzionale è calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato
per l’importo di euro 2.138.690 per l’anno 2025, di euro 26.235.803 per l’anno 2026, di euro
48.194.227 per l’anno 2027, di euro 48.194.227 per l’anno 2028, di euro 48.194.227 per l’anno
2029, di euro 48.311.127 per l’anno 2030, di euro 48.778.728 per l’anno 2031, di euro 49.129.428
per l’anno 2032, di euro 49.129.428 per l’anno 2033, di euro 49.129.428 per l’anno 2034, di euro
49.376.395 per l’anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall’anno 2036.
La quantificazione dell’onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico
fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante
per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, sottoscritto il 23 dicembre 2021,
incrementato del 5,78% a titolo di stima dell’aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale
2022-2024. Si è tenuto, altresì, conto dell’importo dello straordinario, rivalutato del 5,78%, e dei
fondi per l’efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del
personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce
né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2022.
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