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Il NotiziAlsippe del 5 luglio

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.155 del 04-07-2024 il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92 , composto da 14 articoli contenenti le misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, l’entrata in vigore del provvedimento e’ il 5 luglio 2024, il DECRETO LEGGE contiene all’articolo 1 che riporta l’assunzione di 1000 nuove unita’ di polizia penitenziaria ruolo agenti , l’articolo 2 prevede l’assunzione di ulteriori 20 unita’ di dirigenti penitenziari, all’articolo 3 previsto lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi da Vice Commissario e Vice Ispettori , l’articolo 4 le disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria , i restanti articoli contengono modifiche in materia penitenziaria di seguito gli i 4 articoli in questione

                               Art. 1 

Assunzione di 1.000 unita'
del Corpo di Polizia penitenziaria

1. Al fine di incidere piu' adeguatamente sui livelli di sicurezza,
di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di
incrementare maggiormente le attivita' di controllo dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del
codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un
contingente massimo di 1.000 unita' di agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi
2 e 3 e per un numero massimo di:
a) 500 unita' per l'anno 2025;
b) 500 unita' per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro
26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal
2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728
per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al
2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a
decorrere dall'anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025,
di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere
dall'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per
l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui
per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro
49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal
2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 e euro 51.144.263 annui
a decorrere dal 2036, si provvede:
a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 e euro 27.373.303
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a
decorrere dall'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292
annui a decorrere dall'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977
annui a decorrere dall'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere
dall'anno 2026;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed
euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del
merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a
decorrere dall'anno 2026;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro
137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno
2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro
1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439
annui a decorrere dall'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311
annui a decorrere dall'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere
dall'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 34.742 per
l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per
euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere
dall'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere
dall'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro
195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno
2026;
b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029,
euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031,
euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092
per l'anno 2035, euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                                Art. 2 

Assunzione dirigenti penitenziari

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in
coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale
penitenziario e' aumentata di venti unita' di dirigente
penitenziario.
2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e' autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025,
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato,
anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi gia'
banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un
corrispondente contingente di venti unita' di personale dirigenziale
penitenziario in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali
dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzato lo
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per
l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto
direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di
euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di
euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di
euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di
euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di
euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e
di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro
76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno
2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per
l'anno 2024.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede per euro 952.417 per
l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,
del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, e quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed
euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.

Art. 3

Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di
vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria

1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza
degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, e' autorizzata, per gli anni
2024 e 2025, l'assunzione di unita' di polizia penitenziaria della
carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie
approvate con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023,
nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 4
Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia
penitenziaria
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tra sei e dodici mesi» sono sostituite
dalle seguenti: "tra quattro e dodici mesi";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita
in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare
servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del
raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di
specializzazione suppletivo di mesi due.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Al termine del primo ciclo del
corso» sono inserite le seguenti: «di durata non inferiore a tre
mesi».

Di seguito la Gazzetta Ufficiale con i restanti articoli

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