SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL’USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO
ART. 15
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali ai danni
di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio)
1.All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: “1. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.”;
2) al secondo comma, dopo le parole “al comma primo” sono aggiunte le seguenti: “, ultimo periodo”;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.”.
ART. 18
(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari)
- All’articolo 415 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.».
- Dopo l’articolo 415 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 415-bis
(Rivolta in istituto penitenziario)
Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni.
Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con l’uso di armi la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena è della reclusione da dieci a venti anni.
Le stesse pene di cui al quarto comma si applicano se la lesione personale o la morte avviene immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.».
In allegato il ddl completo