Senato della Repubblica
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il ddl sarà discusso dall’Assemblea nella settimana del 28 novembre.
Articolo 3
(Anticipo rinnovo contratti pubblici)
Il comma 1 dispone in favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, in attesa della definizione del quadro
finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 che avrà luogo nella
manovra di bilancio 2024, che l’emolumento una tantum di cui all’articolo 1, comma 609, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementato, nel mese di dicembre 2023, a valere
sul 2024, per un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali
e successivi conguagli. È stabilito che il predetto incremento non rilevi ai fini dell’attribuzione del
beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85.
Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per
l’anno 2023, si provveda ai sensi dell’articolo 23.
Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 possano erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato
l’incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri
a carico dei propri bilanci.