Senato della Repubblica

Emendamenti presentati in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Emendamenti

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di
formazione) all’articolo 2 inserire “Art. 2-bis.

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il
    personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026
    possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 260 del decreto-legge
    19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

3-octies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di
polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24
giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l’esame finale del
predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel
ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I
frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000,
    n. 146, il corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia
    penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno
    2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l’esame finale del predetto corso
    e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la
    qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di assegnazione,
    il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
    secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del
    predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva
    ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il
    tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.»
  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
    maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del
    Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale
    24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l’esame finale del
    predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel
    ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
    assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
    2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I
    frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
    valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al
    presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.”.

  1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
    maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del
    Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale
    24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l’esame finale del
    predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel
    ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
    assegnazione, il tirocinio operativo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
    2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I
    frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
    valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al
    presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *