Art. 113-bis.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’amministrazione penitenziaria e
dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di
formazione iniziale della Polizia di Stato)
- Fino al 31 dicembre 2026, al fine di
far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025
e delle Olimpiadi Invernali del 2026, i concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna, possono
svolgersi secondo le modalità di cui ai commi
seguenti. - Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le
disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per
l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti,
con riferimento a:
a) la semplificazione delle modalità
del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo
svolgimento di almeno una prova scritta o
di una prova orale, ove previste dai bandi
o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui
alla presente lettera, per prova scritta si
intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) la possibilità dello svolgimento delle
prove anche con modalità decentrate e
telematiche di videoconferenza. - Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale, o a decorrere dal 1° gennaio 2023,
mediante avviso effettuato con le modalità
di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi,
i provvedimenti di cui al comma 2 sono
efficaci dalla data di pubblicazione nei siti
internet istituzionali delle singole amministrazioni. - Per le medesime finalità di cui al
comma 1, i corsi di formazione previsti per - il personale delle Forze armate, delle Forze
- di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
- del fuoco, a decorrere dalla data di entrata
- in vigore della presente legge e fino al 31
- dicembre 2026 possono svolgersi secondo
- le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6
- dell’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di
incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del
2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026,
può, con proprio decreto, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi
1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, ridurre la durata dei corsi di for- mazione per allievi agenti della Polizia di
Stato, fermo restando il primo semestre
finalizzato, previa attribuzione del giudizio
di idoneità, alla nomina ad agente in prova,
che hanno inizio negli anni 2023, 2024,
2025 e 2026. Nell’ambito dei predetti corsi,
il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli
stessi. - In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e
il 115° corso di formazione iniziale per
l’accesso alla qualifica di commissario della
Polizia di Stato hanno durata pari a sedici
mesi. I commissari che abbiano superato
l’esame finale dei predetti corsi e siano
stati dichiarati idonei al servizio di polizia
sono confermati nel ruolo con la qualifica
di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le
modalità previste dal decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo 4. I frequentatori dei predetti corsi di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario - capo previa valutazione positiva ai sensi del
- terzo periodo del predetto articolo 4, comma
- Per i corsi di cui al presente comma il
tirocinio termina dopo otto mesi dalla data
di inizio. - In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, il corso di formazione
iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria,
il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno
2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l’esame finale
del predetto corso e sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia penitenziaria
sono confermati nel ruolo con la qualifica
di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell’Ufficio o Reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo di cui
all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le
modalità previste dal decreto di cui al
comma 7 del medesimo articolo 9. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai
sensi del terzo periodo del predetto articolo
9, comma 4. Per il corso di cui al presente
comma il tirocinio termina dopo otto mesi
dalla data di inizio.
113.07. Foti, Molinari, Cattaneo