LEGGE 4 agosto 2022, n. 122

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.193 del 19-08-2022 , la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, tra i provvedimenti approvati all’articolo 45 che inseriamo di seguito in materia accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidita’, di disabilita’, di inabilita’ e di inidoneita’ competenze svolte ad oggi dalle commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze saranno trasferite dal 1 gennaio 2023 all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) , l’entrata in vigore del provvedimento: 20/08/2022

«3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare
le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di
invalidita’, di disabilita’, di inabilita’ e di inidoneita’, le
commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 7, comma 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere
dalla medesima data, l’INPS subentra al Ministero dell’economia e
delle finanze nell’attivita’ di coordinamento, organizzazione e
segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti
giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.


3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita’ e inabilita’
lavorativa di cui all’articolo 71 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli
16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, all’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n.
274, e all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti
locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono effettuati dall’INPS
con le modalita’ di accertamento gia’ in uso per l’assicurazione
generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ne’ ai procedimenti
per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda.


3-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le norme di
coordinamento e le modalita’ attuative delle disposizioni dei commi
da 3-bis a 3-septies, comprese le modalita’ di eventuale utilizzo
degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con
il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalita

di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da
trasferire all’INPS, a decorrere dall’anno 2023, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022

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