La legge di bilancio 2022 ha previsto, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto.
L’Istituto, con la circolare INPS 23 marzo 2022, n. 44 illustra le istruzioni per l’applicazione della disposizione. La circolare fornisce anche indicazioni sul riesame dei trattamenti pensionistici per il personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021.