La legge di bilancio 2022 ha previsto, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto.
L’Istituto, con la circolare INPS 23 marzo 2022, n. 44 illustra le istruzioni per l’applicazione della disposizione. La circolare fornisce anche indicazioni sul riesame dei trattamenti pensionistici per il personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021.
Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.