Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.4 del 07-01-2022 il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 .Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore , l’entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

In particolare all’articolo 3

Art. 3
Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 9-bis:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’ consentito esclusivamente
    ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19,
    di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e
    attivita’, nell’ambito del territorio nazionale:
    a) servizi alla persona;
    b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
    attivita’ commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
    soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,
    individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
    adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i
    Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello
    sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli
    internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
    minor
    i.
    1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)
    si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma
    1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di
    efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
    cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l’accesso ai
    servizi, alle attivita’ e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga
    nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono
    effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del
    comma 4.»;
    2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle
    seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
    b) all’articolo 9-sexies:
    1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
    aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai difensori, ai consulenti, ai
    periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle
    amministrazioni della giustizia»;
    2) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8. Le
    disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e
    alle parti del processo.»;
    3) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente: «8-bis.
    L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla
    mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al
    comma 1 non costituisce impossibilita’ di comparire per legittimo
    impedimento.»;
    c) all’articolo 9-septies, il comma 7 e’ sostituito dal
    seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza
    ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere
    il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di
    lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non
    superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto
    termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con
    diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore
    sospeso.».
  2. All’articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
    relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San
    Marino, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
    «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1
    non si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
    4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all’articolo 1 del
    decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

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