Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, in allegato una serie di emendamenti relativi all’articolo 27 del ddl, inerenti l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

ART. 27. (Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

  1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante……….. ».

27.3

Rauti, Calandrini, De Carlo

All’articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1º gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1º gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2024, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

        4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell’economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024.

        5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l’anno 2022, di euro 7.324.928 per l’anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione, di euro 10.985.708 per l’anno 2022, di euro 22.167.909 per l’anno 2023, di euro 33.140.645 per l’anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall’anno 2031.

        6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l’anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l’anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l’anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l’anno 2027 e per l’anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l’anno 2029 e per l’anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.4

Lomuti, Donno, Dell’Olio, Gaudiano, Presutto

Aggiungere in fine i seguenti commi.

        «2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1º gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1º gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2024, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

        2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell’economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024.

        2-quater. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l’anno 2022, di euro 7.324.928 per l’anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione, di euro 10.985.708 per l’anno 2022, di euro 22.167.909 per l’anno 2023, di euro 33.140.645 per l’anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall’anno 2031.

        2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 14.617.347 di euro per l’anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l’anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l’anno 2024, pari a 44.312 585 di euro per l’anno 2025, pari a 44.312 585 di euro per l’anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l’anno 2027 e per l’anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l’anno 2029 e per l’anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge»

27.5

RomagnoliMatriscianoRomanoCatalfoGuidolinGallicchio

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1º gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1º gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2024, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

        2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell’economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024.

        2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di euro 3.631.639 per l’anno 2022, di euro 7.324.928 per l’anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2-ter, è autorizzata la spesa, di euro 10.985.708 per l’anno 2022, di euro 22.167.909 per l’anno 2023, di euro 33.140.645 per l’anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall’anno 2031.

        2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 14.617.347 di euro per l’anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l’anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l’anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l’anno 2027 e per l’anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l’anno 2029 e per l’anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».

27.6

CandianiFerreroFaggiTestorTosato

All’articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1º gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1º gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2024, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

        4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a tini pensionistici dal Ministero dell’economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024.

        5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l’anno 2022, di euro 7.324.928 per l’anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell’amministrazione, di euro 10.985.708 per l’anno 2022, di euro 22.167.909 per l’anno 2023, di euro 33.140.645 per l’anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall’anno 2031.

        6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l’anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l’anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l’anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l’anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l’anno 2027 e per l’anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l’anno 2029 e per l’anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

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