La Commissione Bilancio del Senato è impegnata con la discussione, in sede referente, del ddl di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 , di seguito emendamenti presentati riguardanti il Comparto Sicurezza e Difesa

Senato della Repubblica Legge di Bilancio 2022

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2448

G/2448 sez.I/3/4
Vattuone, Donno, Minuto

Accolto dal Governo


La Commissione difesa,


in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448); visto l’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 “Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle forze di polizia” che consente al personale volontario coniugato e a quello in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia – trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza e che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio – di optare, in luogo dell’indennità mensile prevista dal comma 1 del medesimo articolo, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato, fino a un importo massimo di 516,46 euro mensili e per un periodo non superiore a 36 mesi;

considerato che, al fine di fronteggiare efficacemente il mutevole scenario operativo nel quale operano le componenti dei Comparti “Sicurezza-Difesa”e “Soccorso pubblico” e gli appartenenti alla carriera prefettizia, si rende necessario, annualmente, ricorrere a procedure autoritative di mobilità del relativo personale sull’intero territorio nazionale, anche verso sedi ove non sono disponibili alloggi di servizio;
riscontrato che il rimborso elargibile a legislazione vigente – limitato al 90 per cento del canone corrisposto e, comunque, a un importo non superiore a 516,46 euro – è, di fatto, sensibilmente inferiore rispetto ai valori di mercato degli affitti immobiliari, specialmente nei grandi centri urbani ove minore è la disponibilità di alloggi di servizio e insistono le Prefetture nonché la maggior parte delle sedi e dei presidi delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del fuoco;
valutato che l’istituto di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 29 marzo 2001, n. 86 risulta non più idoneo – negli importi e nella durata attualmente previsti – ad assicurare un adeguato ristoro al personale trasferito per esigenze di servizio,
impegna il Governo a:
a) porre in essere tutte le iniziative necessarie per addivenire ad un aumento dell’importo massimo del rimborso elargibile per i canoni di locazione di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, passando dagli attuali euro 516,46 a euro 700;
b) estendere il periodo di fruizione del suddetto rimborso, passando dagli attuali 36 mesi a 48
mesi.

Elenco emendamenti

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