I periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell’interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici, esclusi quelli a carattere assistenziale.

Condizione essenziale per poter ottenere l’accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria, particolari condizioni, in deroga, sono previste per i lavoratori agricoli.

L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria.

Può essere richiesto dai lavoratori iscritti:

  • nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps dove previsto dalle relative norme regolamentari.

L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto anche in caso di decesso avvenuto in data anteriore al 30 aprile 1969.

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Ai fini assicurativi sono accreditabili i periodi prestati:

  • successivamente al 30 giugno 1920, per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi;
  • tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946, nella seconda guerra mondiale.

I periodi di servizio militare ed equiparati, prestati dopo il 1 luglio 1920, sono accreditabili senza limiti di durata.

I periodi di licenza sia con assegni sia senza assegni, che si collocano tra l’inizio e la data di congedo del servizio militare, sono accreditabili solo se concesse per motivi diversi da quelli privati.

Possono, quindi essere accreditati, anche se seguiti da congedo, periodi di:

  • licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
  • licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati;
  • licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
  • licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
  • licenza coloniale;
  • licenza illimitata o straordinaria in attesa di disposizioni concesse nel corso e al termine della seconda guerra mondiale, comprese quelle relative a periodi successivi all’ 8 settembre 1943 se sul foglio matricolare è stata posta l’annotazione che il militare è stato “considerato in servizio”;
  • licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
  • licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
  • licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza .

Sono, inoltre, accreditabili figurativamente, perché considerati equiparati al servizio militare, i periodi:

  • di servizio militare prestato nelle Forze armate austriache, dal 25 maggio 1915 al 30 giugno 1920, da cittadini dei territori già facenti parte dell’Impero Austro – Ungarico;
  • per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane in data successiva all’8 settembre 1943;
  • di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio anche se successiva al 15 ottobre 1946;
  • di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946;
  • di servizio militare prestato nelle Forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946) dagli altoatesini e dalla persone residenti nelle sono a lingua mista di Cortina d’Ampezzo e di Tarvisio, e nei comuni di Sant’Orsola e Lucerna, che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, se non hanno preso parte ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie;
  • di servizio prestato nelle formazioni dell’Unione nazionale protezioni antiaerea (U.N.P.A.) dal personale maschile mobilitato durante la seconda guerra mondiale (dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946);
  • di servizio prestato nel soppresso Corpo di Polizia dell’Africa Italiana (P.A.I.);
  • di servizio prestato nella disciolta Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) se ha dato luogo a variazioni sul foglio matricolare o sullo stato di servizio e se non è stato riconosciuto ai fini del particolare trattamento di quiescenza di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72 (erogazione della pensione o corresponsione di una indennità “una tantum”);
  • di servizio prestato come militarizzati, successivamente al 10 giugno 1940 e il 15.10.1946, dai dipendenti di amministrazioni dello Stato e di Enti pubblici ovvero di aziende private purché attestati dalla competente autorità militare;
  • di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l’assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
  • di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di “vigile ausiliario”;
  • il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa effettuata a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322.

L’accredito può essere effettuato solo per i periodi di effettivo servizio e, quindi, non è possibile accreditare i periodi di:

  • detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);
  • licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza ;
  • diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
  • assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
  • licenza concessa per motivi privati o a domanda;
  • servizio militare prestato nelle formazioni della ex Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), dopo l’8 settembre 1943;
  • servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell’AGO.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Per ottenere l’accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se:

  • successivo al periodo di servizio militare;
  • riferito a un rapporto di lavoro svolto all’estero in un paese legato all’Italia da convenzione in materia previdenziale.

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI

I contributi accreditati sono utili per determinare:

  • il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili);
  • il diritto alle prestazioni antitubercolari;
  • il diritto all’indennità di disoccupazione.

N.B.È utile per conseguire il diritto alla pensione a carico dell’Inps anche il servizio militare prestato nell’armata belga se detto periodo è stato riconosciuto utile per il conseguimento del diritto a pensione in Belgio.

Ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria:

  • non sono valutabili per determinare il diritto all’autorizzazione;
  • costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

N.B.: I contributi figurativi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

LA DOMANDA

La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione:

  • per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente, quindi dalla richiesta di una prestazione;
  • in occasione della presentazione di una domanda di prestazione;
  • contestualmente alla domanda di pensione.

La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.

La domanda può essere inoltrata in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • telefono – chiamando il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

oppure direttamente alla sede di appartenenza.

LA DOCUMENTAZIONE

Il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione) per attestare l’avvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero l’esenzione dagli stessi. Nella dichiarazione devono essere indicati i periodi richiesti e il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.
Successivamente l’Inps provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al Distretto o l’Ufficio militare indicato dall’interessato.

IL SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO

Può essere accreditato a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 322.

Pertanto, se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.

Inoltre è possibile accreditare la contribuzione figurativa anche per i periodi di servizio militare prestato:

  • dai militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica se cessati dal servizio prima del 17 giugno 1964, se cessati dopo tale data si deve procedere alla costituzione delle posizione assicurativa ai sensi della Legge 322/58;
  • dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri (esclusi i carabinieri ausiliari), sia militari di truppa sia graduati, per i periodi di servizio militare fino alla seconda riafferma triennale. E’ prevista, infatti, la costituzione della posizione assicurativa (Legge 322/58) nei casi di cessazione dal servizio dopo la seconda riafferma triennale, di cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione non anteriori al 2.12.1961) e di cessazione successivi al 1 luglio 1970 (data di iscrizione per tutti i militari dell’Arma alle forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato);
  • dai volontari della Marina, appartenenti al corpo degli equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), per tutti i periodi anteriori al 1 gennaio 1957 (data di iscrizione alla Cassa Nazionale per la Previdenza marinara) ovvero, per i periodi successivi al 31 dicembre 1956, solo nel limite del corrispondente servizio di leva prestato nell’ambito della Marina Militare.

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