Nel settembre scorso abbiamo pubblicato un documento di seduta della Camera dei Deputati allegato in questo articolo ,riguardante una risoluzione in Commissione degli Onorevoli Rizzetto, Prisco che chiedeva l’applicazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 in materia pensionistica al personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , come gia’ applicato al personale della Difesa , questa applicazione genera un’evidente disparità di trattamento tra il personale militare e il personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nella bozza della Legge di bilancio 2022 tra i provvedimenti approvati troviamo l’articolo 27 inserito di seguito che applica anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
ART. 27. (Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031, si provvede mediante