Ricongiunzione onerosa (art. 2 L. 29/79)
Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento di pensione. I contributi possono essere riferibili all’assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps (ex articolo 2 della legge 29 del 1979). Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, per domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, l’onere calcolato risulta mediamente incrementato a seguito dell’applicazione dei coefficienti rilevati dalle tabelle di cui al D.M. 31/08/2007.
A CHI SI RIVOLGE
Possono avvalersi di questo tipo di ricongiunzione tutti i lavoratori dipendenti e i loro superstiti, in caso abbiano diritto alla pensione indiretta. Dal 31 luglio 2010, a determinate condizioni, la facoltà di presentare la domanda di ricongiunzione è stata estesa anche al soggetto “assicurato” inteso come colui che può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici che non abbia già dato titolo ad un trattamento di quiescenza , anche se non sia più in servizio. Pertanto, la domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non si sia maturato il diritto a pensione.
REQUISITI
Per il personale iscritto alla Cassa Stato, sia di ruolo sia non di ruolo, è sufficiente la semplice qualità di iscritto. Per il personale non di ruolo iscritto alle restanti Casse della Gestione pubblica ( CPDEL , CPS , CPI e CPUG ) è richiesto almeno un anno di iscrizione, anche non continuativo, alle casse medesime. Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successivamente ai periodi autonomi da ricongiungere.. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
COME SI OTTIENE
La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata solo una volta, a meno che successivamente alla prima domanda il lavoratore possa far valere un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, dei quali almeno 5 di contribuzione versata in corrispondenza di effettiva attività lavorativa. Qualora non sussistano i requisiti sopra indicati la suddetta facoltà può essere esercitata solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.