Una circolare per illustrare l’obbligo di possedere ed esibire la “certificazione verde Covid-19”, il cosiddetto green pass, sui luoghi di lavoro dell’Amministrazione Penitenziaria. E per fare chiarezza, in particolare, sui contenuti di tale obbligo, le modalità organizzative, gli strumenti di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto delle prescrizioni.
A poco più di 48 ore dalla fatidica data del 15 ottobre, il Capo del DAP Bernardo Petralia ha tratteggiato le linee operative per accedere alle sedi dell’Amministrazione Penitenziaria, in attuazione delle norme previste nel decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127. E le ha inviate ai Provveditori regionali, ai Direttori degli istituti penitenziari, al Direttore della Scuola Superiore dell’esecuzione penale, ai Direttori delle Scuole di formazione e degli istituti di istruzione nonché a tutti gli uffici del Dipartimento perché le diffondano a tutto il personale dell’Amministrazione e non solo. Già, perché il possesso del green pass non sarà richiesto soltanto agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria o al personale dirigenziale o amministrativo delle Funzioni centrali, ma riguarderà tutti coloro che svolgono attività lavorativa o formativa o di volontariato nelle strutture penitenziarie. E quindi, ad esempio, le autorità politiche o religiose, i fornitori, le ditte di pulizia, i volontari.
“L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass – si sottolinea nella circolare – è quella degli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’Amministrazione è tenuta a fornire”. E così non dovranno mostrare la certificazione verde i familiari dei detenuti o degli arrestati che entrano in carcere (per i colloqui dovranno essere rispettate le prescrizioni fornite dall’autorità sanitaria presente all’interno di ogni istituto), i difensori che accedono per mandato professionale e, con loro, anche tutti quei soggetti come consulenti, periti, testimoni e parti del processo che devono presenziare ad attività giudiziarie che si svolgono negli istituti penitenziari: ad esempio nelle sale-magistrati, dove si svolgono le udienze di convalida dei provvedimenti pre-cautelari o gli interrogatori di garanzia; nelle sale multivideo-conferenza, usate per lo svolgimento delle udienze processuali da remoto; nelle infermerie, adibite ad accogliere eventuali atti peritali delegati dall’Autorità Giudiziaria.
L’obbligo del green pass non si applica infine al personale che usufruisce delle caserme, poiché gli alloggi di servizio non sono luoghi di lavoro; ma la circolare chiarisce tuttavia che la certificazione sarà richiesta “anche al personale accasermato per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Le verifiche per la sussistenza del pass saranno svolte prioritariamente al momento dell’accesso del personale ai luoghi di lavoro, attraverso strumentazione automatizzata o personale appositamente munito di dispositivi informatici. Controlli ‘a campione’, secondo le modalità previste dal decreto-legge, potranno essere rimesse alla discrezionalità del responsabile di ogni sede di servizio.
Chi non sarà in regola con il green pass, non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione. Questo comporterà la sospensione di retribuzione, compensi o altri emolumenti, anche di natura previdenziale, a partire dal primo giorno di assenza. Il personale che invece sarà trovato all’interno dei luoghi di lavoro senza il green pass, oltre alle conseguenze appena viste, sarà sanzionato con una multa da 600 a 1.500 euro.
La circolare si conclude con la raccomandazione di continuare a rispettare le misure di prevenzione prescrizioni e le precauzioni di natura sanitaria per la limitazione del contagio da Covid-19: misurazione della temperatura, distanziamento, corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e igiene delle mani.