Camera dei Deputati SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2021 Risoluzioni in Commissione degli Onorevoli Rizzetto, Prisco sull’applicazione dell’articolo 54 al personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Risoluzioni in Commissione:

La XI Commissione, premesso che:

il trattamento di quiescenza dei di-pendenti civili e militari dello Stato è di-sciplinato in linea generale dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede specifiche ali-quote di calcolo, relative alla quota retri-butiva della pensione, differenziate tra il personale civile e quello militare, e più favorevoli per quest’ultima categoria di la-voratori; in particolare, l’articolo 44 del de-creto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede che « La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile », mentre l’articolo 54 del me-desimo decreto, prevede che « La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile »; allo stato, l’Inps, dopo una lunga querelle giudiziaria non ancora sopita, ri-tiene applicabile la maggiore aliquota pre-vista dall’articolo 54 esclusivamente al per-sonale militare che si trova nelle condizioni previste dalla norma; tale determinazione, resa nota at-traverso la circolare n. 107 del 14 luglio 2021, genera un’evidente disparità di trat-tamento tra il personale militare e il per-sonale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, nell’orientamento ap-plicativo dell’Inps, è destinatario delle norme di calcolo previste invece per il personale civile di cui all’articolo 44; l’orientamento applicativo citato, che assimila il personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo na-zionale dei Vigili del fuoco al personale civile dello Stato, non tiene conto del fatto che i suddetti Corpi, pur essendo incardi-nati all’interno di Amministrazioni civili, sono disciplinati da ordinamenti speciali e non dalle norme generali applicabili al pub-blico impiego in generale; questo in ragione dei particolari compiti d’istituto riguar-danti la sicurezza e il soccorso pubblico, le peculiari condizioni d’impiego e le consi-derevoli limitazioni personali e lavorative cui è soggetto tale categoria di personale; in questo senso si pone la previsione di cui all’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, in tema di specificità previdenziale e pensionistica riservata alle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, che tra l’altro non opera alcun distinguo tra i di-versi modelli ordinamentali tra le forze di polizia civili o militari, i vigili del fuoco e le forze armate, e che dispone, testualmente: « Ai fini della definizione degli ordina-menti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è rico-nosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forte di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appar-tenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti »; invero, l’orientamento applicativo so-stenuto dall’Inps sul tema in esame, si pone in contrasto con la specificità lavorativa di cui all’articolo 19, legge n. 183 del 2010, principio espresso dal legislatore per rimar-care la linea di divisione che esiste tra il personale destinatario della norma citata e il personale civile delle altre Amministra-zioni statali e del pubblico impiego più in generale, proprio in ragione dei particolari compiti esercitati. Si consideri inoltre la peculiare caratteristica degli Ordinamenti che regolano il rapporto di lavoro del per-sonale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tutti ricompresi nell’ambito del pubblico impiego non contrattualizzato per la peculiarità delle funzioni pubbliche esercitate nell’ambito di settori fondamen-tali per lo Stato; si osserva, altresì, che il personale dei corpi in questione, pur se interessato da un percorso di smilitarizzazione, di fatto e formalmente, non ha mai mutato le fun-zioni istituzionali, che sono rimaste pres-soché identiche; è cambiata in sostanza la disciplina del rapporto di lavoro del per-sonale, ma non sono cambiate le ragioni di fondo che richiedono un trattamento pen-sionistico più favorevole in termini di cal-colo dell’assegno di pensione; ci si riferisce, in particolare, alla par-ticolare usura subita durante il servizio, al limite ordinamentale di quiescenza più basso, ai frequenti infortuni e malattie pro-fessionali che determinano spesso l’uscita anticipata dal servizio, elementi questi che determinano una contrazione del livello dell’assegno pensionistico, recuperabile solo attraverso una più favorevole modalità di calcolo, nel caso di specie conseguibile at-traverso il riconoscimento del diritto alla maggiore aliquota di cui all’articolo 54; tale situazione specifica, relativa al-l’applicazione dell’articolo 54 ai Corpi dello Stato in questione, dovrebbe assurgere a principio generale rispetto a tutto il perso-nale dei comparti sicurezza difesa e soc-corso pubblico, in particolare per tutti quei lavoratori interessati dal calcolo contribu-tivo dell’assegno di pensione; i coefficienti di trasformazione del calcolo contributivo raggiungono, infatti, le soglie più elevate in corrispondenza di livelli di anzianità che non possono essere raggiunti dal personale dei comparti citati, a causa del limite or-dinamentale di uscita dal servizio, questo in aggiunta alle uscite anticipate determi-nate dai casi d’infortunio e malattia pro-fessionale,

impegna il Governo

 ad adottare iniziative volte ad estendere, senza margini d’incertezza, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, al personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre ad una rivalutazione complessiva dei para-metri di calcolo dell’assegno pensionistico che tenga conto della specificità lavorativa ex articolo 19, della legge n. 183 del 2010 di tutto il personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico. (7-00729) « Rizzetto, Prisco ».

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