Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni non hanno trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale).
La normativa di riferimento
L’articolo 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento a oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 emanato in attuazione della specifica delega prevista dall’articolo 2, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Pensione di vecchiaia
Per il personale di tali comparti la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).
Detti requisiti tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita valevoli per la generalità dei lavoratori.
Occorre tuttavia evidenziare che il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti che non è adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (diversa dalla pensione di vecchiaia).
Pertanto non si incrementa l’età anagrafica adeguandola agli ulteriori incrementi della speranza di vita se al compimento del limite di età massima per permanenza in servizio l’iscritto ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Per i destinatari del sistema contributivo la pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale fatto salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.
Per il personale che matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2010 trova applicazione la disciplina della c.d. finestra mobile di cui alla legge 122/2010.
Tabella Sintetica dei requisiti anagrafici previsti per le varie categorie.
Pensione di anzianità
In assenza dell’emanazione del regolamento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegue il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- 40 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’ottanta per cento, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (dodici mesi di finestra mobile).
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.